FAQ RELATIVE ALLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE DI CUI ALLA L.R. 21/2016
(la relativa documentazione può essere scaricata mediante link a fondo pagina)
INFORMAZIONI GENERALI
QUAL È LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO?
Legge Regionale 30 settembre 2016, n. 21
“Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati.”
Regolamento Regionale 01 febbraio 2018, n. 1
“Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”
DGR 1265 del 31/08/2023
“Aggiornamento dell’allegato ‘A’ alla DGR 940 del 20 luglio 2020, recante: “LR
21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) – requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle ‘Strutture sociali’””
DGR 1197 del 05/08/2024
“Rettifiche ed integrazioni alla DGR 1265/2023 concernente: “Aggiornamento
dell’allegato ‘A’ alla DGR 940 del 20 luglio 2020, recante: “LR 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) – requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle ‘Strutture sociali’ ” ” ”
CHE DIFFERENZA C’È TRA AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO?
L’autorizzazione all’esercizio è indispensabile a tutti i soggetti pubblici e privati che intendono poter esercitare l’attività presso strutture di cui l’art. 7 della L.R. 21/16, per le quali è stata già rilasciata l’autorizzazione alla realizzazione (così come previsto dall’art. 8 della L.R. 21/16).
L’accreditamento è il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate l’idoneità a essere potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN) e del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
QUANDO PUÒ ESSERE RILASCIATA L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO?
L’autorizzazione all’esercizio viene rilasciata, dietro domanda del soggetto richiedente, già in possesso di autorizzazione alla realizzazione, quando la struttura o il servizio dimostra di possedere tutti i requisiti minimi generali e specifici “strutturali”, “impiantistici e tecnologici” e “organizzativi” previsti dalla normativa vigente.
QUANDO PUÒ ESSERE RILASCIATO L’ACCREDITAMENTO?
L’accreditamento viene rilasciato, dietro domanda del soggetto richiedente, quando la struttura o il servizio dimostra di possedere tutti i requisiti previsti per l’accreditamento stabiliti dalla Giunta Regionale.
QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI SERVIZI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE?
Considerando in particolare le “Strutture Sociali”, sono soggette ad autorizzazione all’esercizio tutte le strutture di cui alla Legge regionale 21/2016 ed elencate nel Regolamento regionale n. 1/2018, come di seguito specificate:
Strutture sociali per anziani:
- CR (Casa di Riposo per Anziani autosufficienti);
- CA (Comunità Alloggio per Anziani autosufficienti);
- CAA (Casa Albergo per Anziani autosufficienti).
Strutture sociali per donne vittime di violenza:
- CREVV (Casa Rifugio di emergenza per donne vittime di violenza);
- CRVV (Casa Rifugio per donne vittime di violenza);
- CAAVV (Casa di accoglienza per la semiautonomia di donne vittime di violenza).
Strutture sociali per adulti:
- CF (Comunità Familiare);
- CAD (Comunità Alloggio per Persone con Lievi Disabilità);
- CALDM (Comunità Alloggio per Persone con Lievi Disturbi Mentali);
- CAT (Comunità Alloggio per ex tossicodipendenti);
- CADED (Comunità di Accoglienza per detenuti ed ex-detenuti);
- CRVTS (Casa Rifugio per le vittime della tratta e dello sfruttamento);
- AS (Casa Alloggio per Adulti In Difficoltà);
- CPAA (Comunità di Pronta Accoglienza per Adulti).
Strutture sociali per minorenni:
- CPAM (Comunità di Pronta Accoglienza per Minorenni);
- CFM (Comunità Familiare per Minorenni);
- CEM (Comunità Socioeducativa per Minorenni);
- SEM (Comunità semiresidenziale socioeducativa per Minorenni);
- CABG (Comunità di Accoglienza per Bambino-Genitore);
- CAM (Comunità per l’autonomia);
- CMSNA1 (Centro governativo di prima accoglienza per minorenni stranieri non accompagnanti);
- CMSNA2 (Centro governativo di seconda accoglienza per minorenni stranieri non accompagnanti).
IN QUALI CASI SI È SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE?
I soggetti pubblici e privati che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una delle strutture sopra elencate, presentano al SUAP del Comune competente per territorio, oltre alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo edilizio necessario, la domanda di autorizzazione alla realizzazione della struttura. L’autorizzazione è rilasciata dal SUAP del Comune previa acquisizione della verifica di compatibilità della struttura organizzativa regionale competente. L’autorizzazione decade se entro ventiquattro mesi dal rilascio non viene presentata la relativa domanda di autorizzazione all’esercizio.
I soggetti pubblici e privati che intendono esercitare l’attività presso una delle strutture sopra elencate e per le quali sia stata rilasciata l’autorizzazione alla realizzazione, terminati i lavori e comunque prima dell’utilizzo delle strutture medesime, devono presentare al SUAP del Comune apposita domanda per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio.
QUANDO PUÒ ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO?
Quando la struttura/servizio può dimostrare di possedere tutti i requisiti minimi generali e specifici “strutturali”, “impiantistici e tecnologici” e “organizzativi” previsti dalla vigente normativa (compresi la sistemazione degli arredi negli ambienti della struttura e la dotazione del personale in servizio nella struttura a regime).
LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO PUÒ ESSERE CONTESTUALE ALL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO?
SI.
Nei casi in cui la domanda di accreditamento è presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione all’esercizio, i termini del procedimento per l’accreditamento decorrono dal rilascio dell’autorizzazione.
L’ACCREDITAMENTO È SEMPRE NECESSARIO COME L’AUTORIZZAZIONE?
I servizi sopra individuati possono funzionare anche senza accreditamento.
L’accreditamento diventa necessario solo se la struttura/servizio vuole chiedere il Convenzionamento con il Comune o accedere ad eventuali finanziamenti pubblici.
LA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
A CHI VA FATTA LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO?
Al SUAP del Comune territorialmente competente, cioè del Comune presso cui è ubicata la struttura stessa, mediante apposita domanda compilata su Modello Unico predisposto dalla Regione Marche e che dovrà essere completa di tutta la documentazione richiesta.
CHI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO?
Il soggetto titolare della Struttura Sociale (di cui alla Legge regionale 21/2016 ed elencate nel Regolamento regionale n. 1/2018).
CHI VALUTA LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO?
La Commissione Tecnico Consultiva verifica che la struttura richiedente l’autorizzazione abbia il possesso dei requisiti minimi generali e specifici “strutturali”, “impiantistici e tecnologici” e “organizzativi” previsti dalla normativa vigente.
La Commissione, costituita presso ciascun Ambito Territoriale Sociale, è composta da esperti in materia di edilizia, impiantistica, organizzazione e gestione di strutture sociali, nonché da un medico del Dipartimento di Prevenzione dell’AST competente per territorio, ed è presieduta dal Coordinatore d’Ambito.
Il SUAP del Comune territorialmente competente, accertata la regolarità della domanda e dopo aver verificato la completezza della documentazione, ne trasmette copia alla Commissione, la quale:
- esamina la domanda e tutti gli allegati;
- provvede alla verifica dei requisiti anche tramite sopralluoghi presso la struttura.
QUALE DOCUMENTAZIONE È NECESSARIO PRESENTARE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO?
In base all’art. 9 della L.R. 21/2016, i soggetti, titolari del servizio, chiedono l’autorizzazione all’esercizio inoltrando, al SUAP del Comune competente per territorio, la relativa domanda redatta su apposito modulo (Modello Unico per le Strutture Sociali, così come approvato dalla Giunta Regionale con Decreto n.7 del 28.03.2024).
Tale domanda deve essere corredata da apposita “documentazione da allegare tassativamente” indicata nella sezione “istruzione per la compilazione” del Modello Unico per le Strutture Sociali, così come approvato dalla Giunta Regionale con Decreto n.7 del 28.03.2024.
La Commissione tecnico consultiva, inoltre, per valutare al meglio il possesso dei requisiti minimi generali e specifici “strutturali”, “impiantistici e tecnologici” e “organizzativi” della struttura, chiede di prestare particolare attenzione alla redazione della seguente documentazione:
- tabella dei requisiti minimi GENERALI e SPECIFICI “strutturali”, “impiantistici e tecnologici” e “organizzativi” previsti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle strutture sociali (DGR 1197/2024 allegato A, Sub-Allegato A2/G e Sub-Allegato A2/S): compilata in ogni sua parte circa il possedimento degli stessi qualora attinenti alla tipologia di struttura (SI – NO - N.A.), redatta nella forma di autodichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000), datata e sottoscritta (Pensando di fare cosa utile, si informa che tale tabella è disponibile sul sito dell’ATS 15 nella sezione “Autorizzazione e Accreditamento”).
- Relazione tecnico descrittiva volta a dettagliare, punto per punto, come vengono soddisfatti i singoli requisiti minimi generali e specifici “strutturali”, “impiantistici e tecnologici” e “organizzativi” (del suddetto allegato A, Sub-Allegato A2/G e Sub-Allegato A2/S della DGR 1197/2024) corredata anche dalla documentazione necessaria a comprovare il rispetto degli stessi (es. Curriculum Vitae ecc...).
- Certificato di agibilità dell’immobile: copia del documento o estremi di riferimento del relativo protocollo.
- Carta dei Servizi, datata e sottoscritta, redatta secondo le indicazioni dei p.ti 14 e 15 dei suddetti requisiti minimi organizzativi generali (di cui alla DGR 1197/2024 allegato A, Sub-Allegato A2/G) contenente le specifiche informazioni di come viene soddisfatto ogni singolo aspetto ivi contenuto.
- Certificazione sanitaria del personale attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori: rilasciata dal medico del lavoro o dal proprio medico di base (per le strutture di cui alla L.R. 21/2016 nelle quali è prevista l’accoglienza di minori).
Il Modello Unico e la tabella dei requisiti minimi GENERALI e SPECIFICI redatta nella forma di autodichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000), di cui al precedente punto 1, potranno essere scaricati dal sito di questo ATS 15 (www.ats15.it).
CHI RILASCIA L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO?
L’autorizzazione è rilasciata dal SUAP del Comune territorialmente competente, previa acquisizione del parere della Commissione Tecnico Consultiva.
UNA VOLTA OTTENUTA L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO, QUALI OBBLIGHI HA IL TITOLARE DELLA STRUTTURA?
I soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività inviano con cadenza annuale, al SUAP del Comune territorialmente competente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi che hanno dato luogo al rilascio dell’autorizzazione.
Tale autodichiarazione, per le strutture Sociali deve essere trasmessa ogni anno, entro le tempistiche previste dalla vigente normativa.
ANCHE IL COMUNE HA DEGLI OBBLIGHI SUCCESSIVI ALL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO?
Il Comune, anche avvalendosi della Commissione Tecnico Consultiva, può effettuare in ogni tempo controlli, sopralluoghi o verifiche ispettive volte all’accertamento della permanenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell’autorizzazione. Le verifiche sono effettuate dal Comune, con le stesse modalità, anche su disposizione della Regione.
SONO PREVISTE DELLE SANZIONI PER CHI NON ADEMPIE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA L.R. 21/16?
In caso di esercizio senza autorizzazione delle attività previste dalla L.R. 21/2016, il Comune, previa diffida, ordina la chiusura della struttura o la sospensione del servizio e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 a euro 40.000,00.
QUANDO L’AUTORIZZAZIONE VIENE SOSPESA O REVOCATA?
Nel caso in cui vengano accertati il venir meno dei requisiti o delle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione, o disfunzioni assistenziali eliminabili mediante opportuni e idonei interventi, il Comune, anche su segnalazione della Regione, diffida il soggetto autorizzato a provvedere alla regolarizzazione entro un congruo termine o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro il termine di sette giorni.
Il Comune stesso, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il predetto termine o non si sia provveduto comunque in tutto o in parte alle regolarizzazioni richieste, sospende l’autorizzazione fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.
Nel caso di gravi o ripetute infrazioni alle norme vigenti o alle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione o di ripetute e gravi disfunzioni assistenziali, il Comune dispone la revoca dell’autorizzazione.
LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI
A CHI VA FATTA LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO?
Al SUAP del Comune territorialmente competente, cioè del Comune presso cui è ubicata la struttura stessa, mediante apposita domanda compilata su Modello Unico predisposto dalla Regione Marche e che dovrà essere completa di tutta la documentazione richiesta.
CHI PRESENTA LA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO?
Il soggetto titolare della Struttura Sociale (di cui alla Legge regionale 21/2016 ed elencate nel Regolamento regionale n. 1/2018).
CHI VALUTA LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO?
Le funzioni amministrative concernenti l’accreditamento delle strutture sociali sono svolte dal Comune che, per la verifica dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale, si avvale dell’apposita Commissione Tecnico Consultiva.
QUALE DOCUMENTAZIONE È NECESSARIO PRESENTARE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO?
La modulistica da utilizzare per presentare la domanda di accreditamento è attualmente in fase di definizione.
QUALI SONO I REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO?
La Giunta regionale stabilisce i requisiti per l’accreditamento ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) della L.R. 21/2016, prevedendo:
a) requisiti essenziali, quale presupposto per il rilascio e il mantenimento dell’accreditamento;
b) requisiti ulteriori eventuali, anche ai fini di un’articolazione per classi, correlati alla complessità organizzativa e dell’attività delle strutture.
I requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) sono attualmente in fase di definizione da parte della Regione Marche.
CHI RILASCIA L’ACCREDITAMENTO?
L’accreditamento ha validità triennale
COSA È NECESSARIO FARE PER IL RINNOVO DELL’ACCREDITAMENTO?
Non è previsto il rinnovo tacito. La domanda di rinnovo deve essere presentata, pena l’irricevibilità, non prima di 150 e non dopo 90 giorni antecedenti la data di scadenza del precedente accreditamento.
La modulistica da utilizzare per presentare la domanda di rinnovo dell’accreditamento è attualmente in fase di definizione.