FAQ RELATIVE ALLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE DI CUI ALLA L.R. 09/2003

(la relativa documentazione può essere scaricata mediante link a fondo pagina)



INFORMAZIONI GENERALI

QUAL È LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO?

Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9

“Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 13 aprile 1995, n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”

 

Regolamento Regionale 22 dicembre 2004, n. 13

“Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9”

 

Regolamento Regionale 28 luglio 2008, n. 1

“Modifica al Regolamento Regionale 22 dicembre 2004, n. 13 “Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9”

 

Legge Regionale 1 dicembre 2014, n. 32, art. 30, comma 7

“Sistema Regionale dei Servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”, art. 30 “Modifiche e abrogazioni”

 

DGR 722 del 24/05/2011

“DGR n. 1107/2010. Approvazione “Modello di Agrinido di Qualità” della Regione Marche”

 

DGR 1038 del 9/07/2013

“Disciplina del servizio sperimentale “Nidi domiciliari ai sensi della L.R. 9/2003, articolo 2, comma 1, lettera c)” (…)”

 

DGR 1197 dell’1/08/2012

“Approvazione del profilo professionale di “Operatore di nidi domiciliari” e del relativo standard formativo ai sensi dell’allegato “C”

 

DGR 1665 del 10/12/2018

“Disciplina del servizio per l'Infanzia denominato "Nido domiciliare", di cui alla L.R. 9/2003, art. 6, comma 2, lettera g ter). Modifica alla DGR 1038/2012 relativa alla disciplina del servizio sperimentale "Nidi domiciliari" ai sensi della L.R. 9/2003, art. 2, comma 1, lettera c )”

 

CHE DIFFERENZA C’È TRA AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO?

L’autorizzazione è indispensabile per il funzionamento delle strutture/servizi per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia. Nessun servizio/struttura di cui alla Legge Regionale 9/03 può funzionare senza autorizzazione, senza aver dimostrato, cioè, di possedere tutti i requisiti minimi strutturali, organizzativi e del personale previsti dalla L.R. 9/03 e dal R.R. 13/04.

L’accreditamento è la dimostrazione, da parte della struttura/servizio, del possesso di requisiti di qualità aggiuntivi. L’accreditamento è la condizione essenziale per il convenzionamento con gli Enti Pubblici e, quindi, per l’accesso ai finanziamenti pubblici.

 

QUANDO PUÒ ESSERE RILASCIATA L’AUTORIZZAZIONE?

L’autorizzazione all’esercizio viene rilasciata, dietro domanda del soggetto richiedente, quando la struttura o il servizio dimostra di possedere tutti i requisiti strutturali, organizzativi e del personale previsti dalla normativa vigente.

 

QUANDO PUÒ ESSERE RILASCIATO L’ACCREDITAMENTO?

L’accreditamento viene rilasciato, dietro domanda del soggetto richiedente, dopo un congruo periodo di funzionamento della struttura o del servizio, quando la struttura o il servizio dimostra di possedere tutti i requisiti qualitativi aggiuntivi previsti dalla normativa vigente.

 

QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI SERVIZI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE?

Sono soggetti ad autorizzazione all’esercizio tutti i servizi individuati nell’art. 6 comma 2 della L.R. 09/03:

a) nidi d'infanzia;

b) centri per l'infanzia;

c) spazi per bambini, bambine e per famiglie;

d) centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;

e) servizi itineranti;

f) servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;

g) servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;

g bis) agrinido;

g ter) nidi domiciliari

 

IN QUALI CASI SI È SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE?

La richiesta di autorizzazione è prevista nei seguenti casi:

- apertura di nuova struttura/servizio;

- modificazioni di struttura/servizio già autorizzata, comportante la variazione dei requisiti (o strutturali o organizzativi) previsti dal Regolamento;

- trasferimento di titolarità della struttura/servizio.

 

QUANDO PUÒ ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE?

Quando la struttura/servizio può dimostrare di possedere tutti i requisiti strutturali, organizzativi e del personale previsti dal Regolamento (compresi la sistemazione degli arredi negli ambienti della struttura e la dotazione del personale in servizio nella struttura a regime).

 

LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO PUÒ ESSERE CONTESTUALE ALL’AUTORIZZAZIONE?

NO.

L’accreditamento può essere richiesto solo dopo un congruo periodo di funzionamento.

 

L’ACCREDITAMENTO È SEMPRE NECESSARIO COME L’AUTORIZZAZIONE?

I servizi individuati ai sensi della L.R. 09/03, art. 6, comma 2, possono funzionare anche senza accreditamento.

L’accreditamento diventa necessario solo se la struttura/servizio vuole convenzionarsi con il Comune.

 


LA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

A CHI VA FATTA LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE?

Al SUAP del Comune territorialmente competente, cioè al Comune presso cui è ubicata la struttura stessa, mediante domanda di autorizzazione, compilata su apposito Modello Unico predisposto dalla Regione Marche, che dovrà essere completa di tutta la documentazione richiesta.

 

CHI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE?

Il soggetto titolare della struttura/servizio.

 

CHI VALUTA LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE?

Il Comune, per valutare se la struttura richiedente l’autorizzazione possiede tutti i requisiti strutturali, organizzativi e del personale previsti dalla normativa vigente, si avvale di una apposita Commissione Tecnico Consultiva, costituita presso ciascun Ambito Territoriale Sociale.

La Commissione è composta da esperti in materia di edilizia, impiantistica, organizzazione e gestione di strutture sociali, nonché da un medico del Dipartimento di Prevenzione dell’AST competente per territorio, ed è integrata da un esperto in organizzazione e gestione dei servizi socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza.

Il Comune, accertata la regolarità della domanda, ne trasmette copia alla Commissione, la quale:

- esamina la domanda e tutti gli allegati;

- provvede alla verifica dei requisiti anche tramite sopralluoghi presso la struttura.

La Commissione esprime proprio parere entro 50 gg. dal ricevimento della documentazione e lo trasmette al Comune competente.

 

QUALE DOCUMENTAZIONE È NECESSARIO PRESENTARE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE?

In base all’art. 21 del R.R. 13/04, i soggetti, titolari del servizio, chiedono l’autorizzazione inoltrando al Comune competente per territorio:

-      domanda su apposito modulo (Modello Unico per le Strutture Sociali, così come approvato dalla Giunta Regionale con Decreto n.7 del 28.03.2024);

-      dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Testo A), attestante il possesso dei requisiti stabiliti nel Titolo I;

-      progetto educativo;

-      planimetria debitamente sottoscritta da un tecnico abilitato con riportate le superfici utili di ciascun locale, le destinazioni d’uso, i relativi arredi, l’evidenziazione degli spazi oggetto della richiesta di autorizzazione;

-      regolamento di funzionamento del servizio, contente in particolare le modalità di accesso e le tariffe a carico degli utenti.

 

Il modello di domanda e la dichiarazione sostitutiva, di cui ai precedenti punti 1 e 2, potranno essere scaricati dal sito di questo ATS 15 (www.ats15.it).

 

All’interno del Modello Unico (di cui al precedente punto 1), nella sezione “istruzione per la compilazione”, viene anche specificata la “documentazione da allegare tassativamente” allo stesso.

 

La Commissione tecnico consultiva, inoltre, per valutare al meglio il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e di personale della struttura, chiede di prestare particolare attenzione alla redazione della seguente documentazione:

-      tabella dei requisiti “strutturali”, “organizzativi” e del “personale” previsti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle strutture sociali (L.R. 9/03 e R.R. n.13/2004 così come modificato dal R.R. n.1/2008): compilata in ogni sua parte circa il possedimento degli stessi qualora attinenti alla tipologia di struttura (SI – NO - N.A.), redatta nella forma di autodichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000), datata e sottoscritta (di cui già al precedente punto 2).

-      Relazione tecnico descrittiva volta a dettagliare, punto per punto, come vengono soddisfatti i singoli requisiti “strutturali”, “organizzativi” e del “personale” previsti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle strutture sociali (L.R. 9/03 e R.R. n.13/2004 così come modificato dal R.R. n.1/2008) corredata anche dalla documentazione necessaria a comprovare il rispetto degli stessi (es. Curriculum Vitae ecc...).

-      Certificato di agibilità dell’immobile: copia del documento o estremi di riferimento del relativo protocollo.

-      Certificazione sanitaria del personale attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori: rilasciata dal medico del lavoro o dal proprio medico di base (per le strutture di cui alla L.R. 9/2003).

-      Apposita dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti morali, compilata e sottoscritta da tutti i soggetti che operano all’interno della struttura/servizio.

 

La tabella dei requisiti “strutturali”, “organizzativi” e del “personale” redatta nella forma di autodichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) e la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti morali, di cui ai precedenti punti 1 e 5, potranno essere scaricate dal sito di questo ATS 15 (www.ats15.it).

 

CHI RILASCIA L’AUTORIZZAZIONE?

L’autorizzazione è rilasciata dal SUAP del Comune competente, previa acquisizione del parere consultivo della Commissione Tecnico Consultiva.

 

QUALI SONO I TEMPI DEL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE?

L’autorizzazione viene rilasciata entro 90 gg. dalla presentazione della domanda.

Qualora siano necessarie delle integrazioni (richieste dal Comune o dalla Commissione in forma scritta), i tempi del procedimento si sospendono, per poi riprendere a decorrere dal momento della ricezione della documentazione integrativa richiesta.

 

UNA VOLTA OTTENUTA L’AUTORIZZAZIONE, QUALI OBBLIGHI HA IL TITOLARE DELLA STRUTTURA?

Successivamente l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio, il titolare della struttura/servizio deve comunicare al Comune rilasciante l’autorizzazione:

-      l’inizio dell’attività (entro 60 giorni dall’autorizzazione);

-      entro il 31/12 di ciascun anno, deve inviare la dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione o l’aggiornamento dei medesimi;

-      la cessazione dell’attività (entro 60 giorni dalla cessazione).

 

ANCHE IL COMUNE HA DEGLI OBBLIGHI SUCCESSIVI ALL’AUTORIZZAZIONE?

Il Comune esercita attività di controllo e vigilanza sul funzionamento dei servizi e delle strutture. Effettua ispezioni annuali e verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti per l’autorizzazione.

Per effettuare tali attività, il Comune può richiedere la collaborazione della Commissione Tecnico Consultiva.

 

SONO PREVISTE DELLE SANZIONI PER CHI NON ADEMPIE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA L.R. 9/03?

In caso di gestione senza autorizzazione dei servizi di cui alla L.R. 9/03, il Comune, previa diffida, ordina la sospensione del servizio e infligge una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00.

 

QUANDO L’AUTORIZZAZIONE VIENE SOSPESA, REVOCATA O DECADE?

Il Comune, nello svolgimento dei controlli, nel caso in cui riscontrati la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, diffida il soggetto autorizzato a provvedere, entro un congruo termine, alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni. Il Comune qualora ritenga insufficienti le giustificazioni o le controdeduzioni o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine stabilito, ordina la sospensione dell’autorizzazione fino a quando non siano rimosse le cause che ne hanno determinato il provvedimento.

L’autorizzazione decade qualora:

a) al termine del periodo di cui sopra, i requisiti mancanti non siano stati reintegrati;

b) vi sia estinzione della persona giuridica autorizzata;

c) vi sia rinuncia del soggetto autorizzato.

L’autorizzazione è revocata in caso di gravi o ripetute infrazioni alle norme della L.R. 9/03 o del regolamento 13/04.

 


LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

A CHI VA FATTA LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO?

Al SUAP del Comune territorialmente competente, cioè al Comune presso cui è ubicata la struttura stessa, mediante domanda di accreditamento, compilata su apposito Modello Unico predisposto dalla Regione Marche, che dovrà essere completa di tutta la documentazione richiesta.

 

CHI PRESENTA LA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO?

L’accreditamento, come l’autorizzazione, deve essere richiesta dal soggetto titolare della struttura/servizio.

 

CHI VALUTA LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO?

Il Comune, che può avvalersi della collaborazione della Commissione Tecnico Consultiva.

 

QUALE DOCUMENTAZIONE È NECESSARIO PRESENTARE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO?

In base all’art. 21 del R.R. 13/04, i soggetti, titolari del servizio, chiedono l’accreditamento inoltrando al Comune competente per territorio:

-      domanda su apposito modulo (Modello Unico per le Strutture Sociali, così come approvato dalla Giunta Regionale con Decreto n.7 del 28.03.2024);

-      dichiarazione in merito all’attuazione o partecipazione ad iniziative di collaborazione con altri servizi educativi della rete dell’Ambito Territoriale Sociale di riferimento, al fine della realizzazione di un sistema educativo integrato;

-      dichiarazione relativa la previsione di momenti di formazione comune tra il personale dei servizi pubblici, privati e scolastici;

-      carta dei servizi contenente: il progetto organizzativo del servizio, modalità adeguate a consentire la partecipazione delle famiglie, metodologie e strumenti per la valutazione della qualità del servizio medesimo;

-      documentazione delle attività.

 

Il modello di domanda potrà essere scaricato dal sito di questo ATS 15 (www.ats15.it).

 

CHI RILASCIA L’ACCREDITAMENTO?

L’accreditamento è rilasciato dal SUAP del Comune competente.

 

QUALI SONO I TEMPI DEL RILASCIO DELL’ACCREDITAMENTO?

L’accreditamento viene rilasciato entro 90 gg. dalla presentazione della domanda.

Qualora siano necessarie delle integrazioni (richieste dal Comune o dalla Commissione in forma scritta), i tempi del procedimento si sospendono per poi riprendere a decorrere dal momento della ricezione della documentazione integrativa richiesta.

 

L’ACCREDITAMENTO HA UNA “SCADENZA”?

L’accreditamento ha durata triennale.

 

COSA È NECESSARIO FARE PER IL RINNOVO DELL’ACCREDITAMENTO?

L’accreditamento può essere rinnovato previa presentazione al Comune (90 giorni prima della scadenza) di:

-      domanda su apposito modulo (Modello Unico per le Strutture Sociali, così come approvato dalla Giunta Regionale con Decreto n.7 del 28.03.2024);

-      dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale è confermata la permanenza dei requisiti e sono indicate le eventuali modifiche intervenute.

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