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AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Benefici economici a favore dei minori riconosciuti da un solo genitore e provvidenze ex ONMI – anno 2011.
Premesso che:
- in seguito a diversi interventi normativi in materia, nonché integrazioni difformi relativamente alla competenza delle suddette funzioni, il Servizio Attività Istituzionali Legislative e Legali della Regione Marche, con propria nota ID 1585883 del 31.03.2008, ha stabilito che la titolarità delle funzioni assistenziali in argomento siano in capo ai Comuni;
- la Provincia di Macerata, al fine di curare adeguatamente il passaggio delle suddette competenze ai Comuni, con atto di Giunta n° 184 del 21.04.2009, ha approvato un progetto biennale di natura sperimentale, che prevede che gli ATS assumano la gestione delle funzioni in parola relativamente ai Comuni di propria competenza;
- il Comitato dei Sindaci dell’ATS n° 15 ha approvato il predetto progetto con Deliberazione n° 6 del 22.05.2009 e le relative linee guida con Deliberazione n° 16 del 4.09.2009;
- il Comitato dei Sindaci ha stabilito che il fondo a disposizione è ripartito come segue:
1. il 40% per contributi economici a favore di minori nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da un solo genitore (e gestanti)
2. il 60% per contributi economici o beni e servizi a favore di famiglie con figli e in condizioni di particolare disagio, già in carico del servizio sociale professionale
SI RENDE NOTO
Per i minori nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da un solo genitore:
La madre o gestante (oltre il 4° mese di gravidanza) di figlio naturale, da lei solo riconosciuto, può fare domanda di contributo economico per l’anno 2011 su apposito modulo, entro il 20.12.2011, presso l’Ufficio di Servizio Sociale o di Promozione Sociale del Comune di residenza.
Requisiti di accesso:
- figlio naturale minorenne (oppure maggiorenne frequentante scuole superiori o corsi professionali) riconosciuto solo dalla madre o, se gestante, aver compiuto il 4° mese di gravidanza;
- residenza anagrafica presso i Comuni dell’ATS n° 15;
- certificazione ISEE (anno 2010) non superiore ad € 6.000,00;
Entità del contributo economico – graduatoria:
l’Ufficio di Piano provvede a stabilire la graduatoria unica di Ambito, con l’indicazione del contributo da concedere sulla base dell’ISEE e del n° di figli illegittimi, tenuto conto delle risorse a disposizione.
L’entità massima del contributo mensile concedibile sarà come di seguito indicato:
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Valore ISEE |
1 figlio |
2° figlio |
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Da € 0,00 a € 3.000,00 |
Max € 100,00 |
Max € 50,00 |
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Da € 3.001,00 a € 6.000,00 |
Max € 80,00 |
Max € 40,00 |
Per le famiglie in situazione di grave disagio e già in carico al servizio sociale professionale dei Comuni o dell’ASUR:
le famiglie con figli, interessate, possono fare domanda di contributo economico o di accesso a beni e servizi, presso l’Ufficio di servizio sociale o di Promozione sociale del Comune di residenza .
Requisiti di accesso:
- reddito ISEE (anno 2010) pari o inferiore ad € 6.000,00;
- presenza di una delle seguenti condizioni di disagio:
· rischio concreto di abbandono per i minori a seguito della situazione di indigenza dell’intero nucleo familiare;
· decesso, irreperibilità o impossibilità personale dei genitori a provvedere adeguatamente all’assistenza e all’educazione dei figli;
· incapacità, anche economica, per i genitori di minori da 0 a 6 anni, di prestare loro tutte le cure per una razionale educazione;
· rischio per i minori di essere sottoposti, a giudizio del servizio sociale territoriale, a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
È compito dell’A.S. di ciascun Comune o dell’UPS valutare i soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra a cui concedere i predetti benefici, la identificazione e quantificazione dei benefici stessi, tenuto conto degli interventi già concessi o concedibili dal proprio Comune, del Piano di Assistenza Individualizzato elaborato sul caso e delle risorse disponibili.
Quest’ultime sono determinate e assegnate a ciascun Comune, dall’Ufficio di Ambito sulla base del parametro popolazione 0/18 anni.
Il Coordinatore ATS 15
Dott.ssa Brunetta Formica
clicca qui per scaricare:
il modello di domanda contributo a favore dei minori riconosciuti da un solo genitore
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’ACCESSO
ALL’ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.
(Delibera di Giunta Regionale n. 985 del 15 giugno 2009)
Sono destinatari dell’assegno di cura le persone anziane non autosufficienti, residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n.15 - Macerata (di seguito ATS 15) e che permangono nel proprio contesto di vita e di relazioni attraverso interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dalle loro famiglie o con l’aiuto di assistenti familiari private in possesso di regolare contratto di lavoro.
REQUISITI/ MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. La persona anziana assistita deve:
a) aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza dell’avviso pubblico,
b) essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell’ATS 15 ed usufruire di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato;
c) essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% e usufruire di indennità di accompagnamento.
Possono altresì presentare domanda anche le persone che hanno in corso di valutazione la domanda per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, purché tale domanda sia stata presentata due mesi prima della scadenza del bando e venga definita, con esito positivo, entro e non oltre il 28 febbraio 2012.
2. Per accedere all’assegno di cura, pari ad € 200,00 mensili, è necessario presentare una certificazione ISEE, riferita al periodo di imposta 2010, con un valore massimo di:
a) € 11.000,00 in caso di anziano non autosufficiente residente da solo.
b) € 25.000,00 in caso di anziano non autosufficiente facente parte di un nucleo familiare pluricomposto.
3. Possono presentare domanda:
a) l’anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
b) i familiari, entro il 4° grado, che accolgono l’anziano nel proprio nucleo;
c) il soggetto incaricato alla tutela dell’anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno o figlio non convivente che, di fatto, si occupa della tutela della persona anziana)
LE DOMANDE di assegno di cura, redatte su apposito modello, dovranno pervenire, nei modi stabiliti dalla legge, presso il proprio Comune di residenza (fa fede il timbro di accettazione dell’Ufficio Protocollo del Comune di residenza)
La domanda deve essere corredata obbligatoriamente dalla seguente documentazione:
1. attestazione i.s.e.e., riferita al periodo di imposta 2010, in corso di validità, completa di dichiarazione sostitutiva unica (d.s.u.);
2. copia di un valido documento di identità del richiedente;
3. copia del verbale di invalidità civile;
4. copia domanda indennità di accompagnamento o della presentazione della domanda.
5. dichiarazione relativa le modalità di gestione dell’attività assistenziale erogata nell’arco delle 24 ore.
N.B. la dichiarazione ISEE, allegata alla domanda, potrà essere sottoposta a verifiche e controlli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.
PERCORSO PER ACCEDERE ALL’ASSEGNO DI CURA
Il Coordinatore dell’ATS 15, in collaborazione con l’Ufficio di Piano, attiva un iter procedurale per definire gli aventi diritto all’assegno di cura. In particolare verrà predisposta la graduatoria unica di Ambito in base ai valori ISEE.
La graduatoria non dà immediato diritto al contributo che sarà subordinato anche alla realizzazione di un “patto” di assistenza domiciliare da sottoscrivere a cura delle parti nel quale vengono individuati:
1. i percorsi assistenziali a carico della famiglia,
2. gli impegni a carico dei servizi,
3. la qualità di vita da garantire alla persona assistita,
4. le conseguenti modalità di utilizzo dell’assegno di cura,
5. la tempistica di concessione dello stesso.
Al fine di valutare la possibilità di stipulare un “patto di assistenza”, parte integrante del Piano di assistenza individualizzato (PAI) del quale l’assegno di cura è supporto personalizzato, in sede di presentazione della domanda il soggetto richiedente (sia esso l’anziano, il suo tutore o la famiglia) è tenuto a presentare, sotto la sua responsabilità, una dichiarazione nella quale devono essere indicate nel dettaglio le modalità di gestione dell’attività assistenziale erogata nell’arco delle 24 ore nelle varie forme possibili ed integrabili (assistente familiare in possesso di regolare contratto di lavoro, familiari del soggetto non autosufficiente, altro specificato). La dichiarazione sarà valutata ed eventualmente sottoposta a verifica, anche periodica, da parte dell’Assistente sociale o dell’Unità Valutativa Integrata.
Come stabilito dalla DGR n.985/2009 la graduatoria non dà immediato accesso al contributo, essendo lo stesso subordinato alla valutazione dell’Assistente Sociale dell’ATS 15 o dell’Unità Valutativa Integrata Ambito-Distretto, che potrà essere negativa in assenza delle condizioni per stipulare il “patto di assistenza”.
Al termine del percorso sopra indicato ai singoli richiedenti verrà trasmessa una comunicazione scritta relativa all’esito della domanda.
La graduatoria avrà durata di un anno.
L’eventuale diritto all’assegno di cura verrà riconosciuto dal 01.01.2012.
L’entità dell’assegno di cura sarà erogato trimestralmente.
L’assegno di cura cessa:
In caso di cessazione si procederà allo scorrimento della graduatoria con decorrenza non retroattiva del beneficio economico.
L’Assegno di cura non è di norma cumulabile con il Servizio Assistenza Domiciliare (SAD).
PER REPERIRE I MODELLI DI DOMANDA ED OTTENERE EVENTUALI INFORMAZIONI rivolgersi all’Ufficio di Servizio Sociale o all’Ufficio di Promozione Sociale del Comune di residenza.
Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alla Delibera Amministrativa della Regione Marche n. 985 del 15 giugno 2009.
Il COORDINATORE ATS n. 15
Dott.ssa Brunetta Formica
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