AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 15 – MACERATA
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Comuni di: Macerata, Appignano, Corridonia, Mogliano,
Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia, Urbisaglia
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI SINDACI
DELL’AMBITO TERRITORIALE XV – MACERATA.
ART. 1
Finalità
Il Presidente del Comitato dei Sindaci disciplina l’attività e le modalità di funzionamento del Comitato dei Sindaci,la formazione e l’esecuzione degli atti del Comitato dei Sindaci, organo collegiale dell’Ambito Territoriale XV – Macerata, istituito dalla Regione Marche con D.G.R. n° 337 del 13/02/2001, così come modificata con D.G.R. n° 592 del 19/03/2002.
ART. 2
Composizione
Il Comitato dei Sindaci, in base al Piano Sociale e alle Linee Guida della Regione Marche, è costituito dai Sindaci (o suoi delegati) dei Comuni dell’Ambito Territoriale n° 15: Appignano, Corridonia, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia ed Urbisaglia.
Il Comitato si rinnova automaticamente dopo ogni tornata ordinaria, a seguito delle elezioni amministrative nei Comuni componenti. I Sindaci che si rinnovano subentrano ai precedenti dopo la convalida del risultato elettorale. Il Sindaco del Comune capofila procederà alla convocazione del Comitato dei Sindaci entro due mesi dalle elezioni amministrative.
ART. 3
Il Comitato dei Sindaci ha sede presso il Comune di Macerata.
ART. 4
a) Il Comitato dei Sindaci è deputato a:
Definire le modalità istituzionali e le forme organizzative gestionali più adatte alla organizzazione dell’Ambito Territoriale e della rete dei Servizi Sociali;
b) All’Ente capofila, spetta svolgere le attività gestionali dell’Ambito aventi rilevanza esterna, per le quali si richiede personalità giuridica, come in particolare: assunzione impegni di spesa, stipulazione e sottoscrizione contratti, ecc.
ART. 5
Il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale è presieduto di diritto dal Sindaco del Comune di Macerata o suo delegato.
Il Presidente convoca le riunioni, definisce il relativo ordine del giorno, disciplina e coordina i lavori, dà esecuzione alle sue determinazioni, sottoscrive la corrispondenza e gli atti di competenza del Comitato, riferisce al Comitato sulle iniziative intraprese o da intraprendere, acquisisce di sua iniziativa e su richiesta dei componenti le documentazioni necessarie ed utili all’esercizio delle funzioni di competenza.
Salva l’ipotesi della necessità e dell’urgenza i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le rappresentanze degli utenti e dei cittadini della cultura, delle forze sociali del volontariato e del privato sociale, sono gestite in forma collegiale o mediante delega appositamente conferita dal Comitato.
ART. 6
Il Comitato dei Sindaci si riunisce, di norma, ogni mese su convocazione del Presidente.
Può essere inoltre convocato su richiesta di almeno tre componenti.
La convocazione delle sedute, corredata di ordine del giorno, è disposta per iscritto e firmata dal Presidente.
Essa deve essere recapitata alla Sede Comunale dei componenti del Comitato dei Sindaci 3 giorni prima della seduta e almeno 24 ore prima nelle convocazioni d’urgenza, per posta o a mezzo fax o posta elettronica.
ART. 7
Le decisioni assunte in ogni riunione saranno tradotte in atti deliberativi a cura del Coordinatore d’Ambito e sottoscritti anche dal Presidente.
Le deliberazioni del Comitato dei Sindaci sono consultabili presso l’ufficio del Coordinatore. Vengono pubblicate all’Albo dell’Ente capofila per 15 gg. consecutivi.
Il Coordinatore d’Ambito partecipa alle riunioni del Comitato dei Sindaci con funzioni propositive, consultive e di assistenza tecnica.
Le votazioni sono effettuate in forma palese. Ciascun Sindaco ha diritto ad un voto; il voto del Presidente vale doppio in caso di parità di voti.
Sono dichiaratamente approvate le proposte che raccolgono la maggioranza dei voti.
Per la validità della seduta è necessaria la presenza di cinque componenti.
La seduta risulta valida con la presenza di tre componenti, qualora gli argomenti siano relativi a iniziative finanziabili con fondi regionali non richiedenti il cofinanziamento dei singoli Comuni o ad approvazione di progetti di costo fino a € 50.000,00.
ART. 8
In attesa della definizione dell’assetto giuridico dell’Ambito, per l’adozione dei provvedimenti di cui alla vigente normativa, le delibere adottate dal Comitato dei Sindaci, aventi per oggetto impegni di spesa entro i limiti del Fondo Regionale attribuito all’Ambito, saranno assunte dal Comitato dei Sindaci. Al Comune capofila spetta l’adozione dei relativi provvedimenti, senza necessità di intervento dei singoli Comuni.
Questi ultimi dovranno invece approvare le proposte di spesa che prevedono un cofinanziamento dei Comuni medesimi.
ART. 9
Il presente regolamento entra in vigore non appena approvato e sarà trasmesso ai Comuni dell’Ambito per il relativo recepimento.
(data ultima modifica)
Macerata, 27.06.2007